Sez. L, Sentenza n. 4909 del 16/09/1982 (Rv. 422916 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - DECORRENZA - ANNOTAZIONE APPOSTA DAL CANCELLIERE A MARGINE DELLA SENTENZA CIRCA L'EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE - RILEVANZA - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - DECORRENZA - ANNOTAZIONE APPOSTA DAL CANCELLIERE A MARGINE DELLA SENTENZA CIRCA L'EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE - RILEVANZA - LIMITI.*
Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del regolamento di Competenza, la semplice annotazione del cancelliere, apposta a margine della sentenza, di averne effettuato la comunicazione in un certo giorno costituisce prova certa soltanto dell'esecuzione di detto adempimento e non anche della circostanza che tale comunicazione sia stata dalla parte ricevuta nella stessa data. (V 3557/77, mass n 387154; (V 2445/75, mass n 376331; (V 1732/72, mass n 358659; (V 3015/67, mass n 330738).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)