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Sez. U, Sentenza n. 10963 del 17/10/1991 (Rv. 474251 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Corte dei conti | Giudizio di responsabilità per danno erariale - Decisione resa da sezione giurisdizionale della Corte dei Conti - Ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione ex art. 362 cod proc. civ. Inammissibilità - Conversione del ricorso in istanza di regolamento preventivo di giurisdizione - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474251-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Giurisdizioni speciali (impugnabilità) - Corte dei conti

L'appellabilità, davanti alle Sezioni riunite della Corte dei Conti, della decisione resa da Sezione giurisdizionale di detta Corte in giudizio di responsabilità per danno erariale, rende inammissibile il ricorso contro tale decisione alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, proposto a norma dell'art. 362 cod. proc. civ., ma non osta, ove la decisione medesima, risolvendo la sola questione di giurisdizione, non contenga alcuna pronuncia nel merito, alla conversione di quel ricorso in istanza di regolamento preventivo di giurisdizione (conversione consentita anche nel procedimento dinanzi ad un giudice speciale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)