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Sez. U, Sentenza n. 298 del 27/05/1999 (Rv. 526737 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Ricorso per cassazione proposto in via ordinaria - Avverso provvedimento non decisorio - Motivi non attinenti la giurisdizione - Inammissibilità - Motivo attinente alla giurisdizione - Convertibilità in istanza di regolamento preventivo di giurisdizione - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526737-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

La censura con la quale si assuma il difetto di giurisdizione, ancorché inammissibile come motivo di ricorso per cassazione ordinario, in ragione del carattere non decisorio del provvedimento impugnato, può ritenersi convertita in istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 41 del cod. proc. civ ed in particolare quello dell'assenza di qualsiasi decisione nel giudizio di merito nel quale risulti pronunciato il provvedimento impugnato (alla stregua di questo principio le Sezioni Unite hanno convertito d'ufficio in istanza di regolamento preventivo il motivo del ricorso ordinario, con il quale si erano impugnati per difetto di giurisdizione provvedimenti del Commissario Liquidatore degli Usi Civici, privi del carattere della decisorietà, mentre hanno dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi di ricorso non afferenti alla giurisdizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)