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Sez. 2 - , Sentenza n. 2130 del 27/01/2017 (Rv. 642485 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE | Appalto - Recesso del committente con contestuale richiesta di risarcimento danni - Importanza e gravità dell'inadempimento dell'appaltatore - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2017-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642485-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

In tema di appalto, nel caso di recesso del committente - sia per l'ipotesi di recesso legale di cui all'art. 1671 c.c., esercitabile in qualunque momento dopo la conclusione del contratto e che può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento, sia per l'ipotesi di recesso convenzionale, ex art. 1373 c.c. - il contratto si scioglie senza necessità di indagini sull'importanza e gravità dell'inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando il committente, pretenda dall'appaltatore il risarcimento del danno per inadempimento, nonostante questi abbia esercitato il suo diritto potestativo di recedere dal contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)