Sez. 2, Sentenza n. 10400 del 22/04/2008 (Rv. 603181 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE | Recesso del committente, sia legale (art. 1671 cod. civ.) che convenzionale (art. 1373 cod. civ.) - Esercizio - Modalità - Importanza e gravità dell'inadempimento dell'appaltatore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE
In tema di appalto, nel caso di recesso del committente - sia per l'ipotesi di recesso legale di cui all'art. 1671 cod. civ., esercitabile in qualunque momento dopo la conclusione del contratto e che può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento, sia per l'ipotesi di recesso convenzionale -ex art. 1373 cod. civ. - il contratto si scioglie senza necessità di indagini sull'importanza e gravità dell'inadempimento, le quali sono rilevanti soltanto quando il committente abbia preteso anche il risarcimento del danno dall'appaltatore per l'inadempimento in cui questi fosse già incorso al momento del recesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)