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Sez. 1, Sentenza n. 10783 del 23/05/2005 (Rv. 581488 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione - Accompagnamento alla frontiera dello straniero - Convalida emessa senza l'audizione dell'interessato e la presenza del difensore - "Ius superveniens" - Declaratoria di incostituzionalità dell'art. 13 comma quinto legge 286/1998 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2005-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581488-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Nell'ipotesi in cui si sia proceduto alla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero, emesso ex art. 13 comma quinto legge 286/1998, senza la presenza dell'interessato e l'intervento del difensore, l'impugnazione della relativa ordinanza ex art. 111 Cost. impedisce la formazione del giudicato ostativa all'applicazione dello"ius superveniens" , costituito dalla decisione n. 222/2004 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della norma citata nella parte in cui consentiva la convalida in assenza del contradditorio prima dell'esecuzione della misura e senza le garanzie della difesa.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/11/2004 num. 271 CORTE COST., Legge 12/11/2004 num. 271 CORTE COST., Decreto Legge 14/09/2004 num. 241 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)