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Sez. 1, Sentenza n. 6231 del 03/05/2001 (Rv. 546437 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Parte difesasi personalmente nel giudizio di opposizione - Ricorso per cassazione avverso la sentenza che decide sull'opposizione - Notifica presso la cancelleria del giudice "a quo" - Inesistenza - Presso la parte personalmente - Necessità.
Stato
decisa il 2001-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546437-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, è inammissibile il ricorso proposto per la cassazione della sentenza pretorile che decide sull'opposizione all'ordinanza ingiunzione, allorquando, anziché essere notificato personalmente alla parte che si è difesa nel giudizio di merito senza l'assistenza del difensore (ex art. 330 cod.proc.civ.), è notificato presso la cancelleria del giudice "a quo" (ex art. 22 della legge n. 689 del 1981).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)