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Sez. 1, Sentenza n. 14309 del 15/11/2001 (Rv. 550292 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Parte autorizzata a stare in giudizio personalmente - Notificazioni presso la cancelleria del giudice adito - Ammissibilità - Limiti - Sentenza - Impugnazione - Notificazione - Modalità - Notificazione presso la cancelleria del giudice "a quo" - Inesistenza.
Stato
decisa il 2001-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550292-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La norma contenuta nell'art. 23 comma quarto della legge n. 689 del 1981 che da facoltà alla parte opponente di stare in giudizio di persona, costituisce sostanziale applicazione di quella stabilita in relazione ai giudizi innanzi al pretore, con la conseguenza che trova applicazione il principio disposto dell'art. 58 disp. att. cod. proc. civ. - secondo il quale, nei giudizi pretorili, le notificazioni alla parte, autorizzata a stare in giudizio personalmente, che non abbia fatto dichiarazione di residenza od elezione di domicilio a norma dell'art. 314 cod. proc. civ., possono essere validamente compiute presso la cancelleria del giudice adito con riguardo ai soli atti intermedi del procedimento ovvero alla sentenza che lo abbia definito, ma non anche rispetto all'impugnazione di quest'ultima, atteso che la chiusura del pregresso grado di giudizio comporta la rescissione di qualsiasi legame del destinatario con la cancelleria del giudice "a quo" e l'inettitudine di questa a configurarsi ulteriormente come luogo di consegna legittima dell'atto. Pertanto la notificazione alla parte che aveva proposto opposizione alla sanzione amministrativa, senza ausilio di difensore e senza eleggere domicilio o dichiarare la residenza nel Comune del giudice adito, che sia stata eseguita presso la cancelleria deve ritenersi inesistente ed insuscettibile di rinnovazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 681 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 314, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 58, Legge 28/05/1931 num. 602 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)