Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 09/07/1992 (Rv. 478117 - 01)
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - In genere | Destinazione della casa colonica a luogo di vendita diretta al pubblico di prodotti agricoli e somministrazione di pasti e bevande nell'ambito di attività agrituristica - Omessa comunicazione al concedente - Violazione del dovere di lealtà nell'esecuzione del contratto da parte dell'affittuario - Sussistenza.
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - In genere
In tema di inadempimento dell'affittuario di fondo rustico, viola il dovere di lealtà nella esecuzione del contratto l'affittuario che omette di comunicare al concedente la destinazione della casa colonica del fondo a luogo di vendita diretta al pubblico di prodotti agricoli e di somministrazione di pasti e bevande nell'ambito di un attività agrituristica perché tale attività, anche se, ai sensi della legge 5 dicembre 1985 n. 730, non comporta mutamento della destinazione agricola, deve essere comunicata al concedente sia quando determini necessità di rilevanti trasformazioni della cosa locata sia nella ipotesi inversa e prescindendo dalla ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della particolare disciplina dell'art. 16 della citata legge, essendo essa del tutto diversa dalla normale attività di coltivazione, che è lo scopo del contratto di affitto del fondo rustico, e comportando l'accesso indiscriminato nel fondo e nella casa colonica di un numero rilevante di persone che si avvalgono dell'attività agrituristica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 05/12/1985 num. 730 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)