diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3729 del 01/06/1988 (Rv. 458985 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - MANCANZA DEI REQUISITI EX NUMERO 3 OVVERO 4 DELL'ART. 414 COD. PROC. CIV. - NULLITÀ DEL RICORSO - SANATORIA - ESCLUSIONE - PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÀ E NON DI RIGETTO NEL MERITO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458985-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - MANCANZA DEI REQUISITI EX NUMERO 3 OVVERO 4 DELL'ART. 414 COD. PROC. CIV. - NULLITÀ DEL RICORSO - SANATORIA - ESCLUSIONE - PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÀ E NON DI RIGETTO NEL MERITO - NECESSITÀ.*

Anche nel rito del lavoro il giudice deve preliminarmente esaminare la sussistenza, o meno, dei requisiti di validità del ricorso introduttivo ai fini dell'ammissibilità della domanda rispetto al merito delle pretese esposte nel ricorso stesso. Pertanto il ricorso, ove sia carente dei requisiti indicati al numero 3 ovvero al numero 4 dell'art. 414 cod. proc. civ., è affetto da nullità che opera pregiudizialmente e che non può ritenersi sanata dalla Costituzione del convenuto che eccepisca anche la sua infondatezza nel merito, con la conseguenza che il giudice deve pronunciare l'inammissibilità della domanda, e non già rigettarla nel merito. (V 4566/87, mass n 453246).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 414 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)