Sez. L, Sentenza n. 4566 del 19/05/1987 (Rv. 453246 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - MANCATA INDICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA DOMANDA, DELLA ESPOSIZIONE DEI FATTI, DEGLI ELEMENTI DI DIRITTO SUI QUALI ESSA SI FONDA - NULLITÀ DEL RICORSO - CONSEGUENZA - INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA - RIPROPONIBILITÀ DEL RICORSO - SUSSISTENZA - OPPONIBILITÀ AL RESISTENTE DI DECADENZE INCORSE NEL PRIMO GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO - MANCATA INDICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA DOMANDA, DELLA ESPOSIZIONE DEI FATTI, DEGLI ELEMENTI DI DIRITTO SUI QUALI ESSA SI FONDA - NULLITÀ DEL RICORSO - CONSEGUENZA - INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA - RIPROPONIBILITÀ DEL RICORSO - SUSSISTENZA - OPPONIBILITÀ AL RESISTENTE DI DECADENZE INCORSE NEL PRIMO GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
Nel rito del lavoro la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove; pertanto, ove il ricorso sia privo dell'esatta Determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, esso è affetto da nullità insanabile che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata. In tal caso il ricorso, integrato degli elementi mancanti, può essere riproposto, senza che alla parte resistente possano opporsi eventuali decadenze in cui possa essere incorsa nel primo giudizio. (V 5843/85, mass n 443029).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)