Sez. 2, Sentenza n. 1011 del 17/02/2000 Cc. (dep. 25/05/2000) Rv. 216294 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Procedimenti di riesame svoltisi prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 332 - Disposizioni modificative dell'art. 309 cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In virtù del principio "tempus regit actum", ai procedimenti di riesame svoltisi prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 332, non si applicano le disposizioni da questa introdotte modificative dei commi 5 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso con il quale si deduceva la perdita di efficacia della misura per avere il pubblico ministero trasmesso gli atti al tribunale del riesame - in un procedimento di impugnazione svoltosi nel giugno del 1994 - oltre cinque giorni dal deposito della richiesta). (V. sez. un., c.c. 31 maggio 2000, Piscopo, in corso di massimazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)