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Sez. U, Sentenza n. 1 del 15/01/1999 Cc. (dep. 23/03/1999) Rv. 212745 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Inosservanza del termine di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. - Caducazione automatica del provvedimento coercitivo - Modalità per farla valere - Omessa deduzione o rilevazione nel procedimento di riesame - Prospettazione della questione nel giudizio di cassazione - Ammissibilità - Connessione con la deduzione di motivi relativi all'originaria legittimità della misura - Necessità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1999-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212745-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Il mancato rispetto del termine prescritto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con la conseguente perdita, a norma del successivo comma decimo, di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, è deducibile dall'interessato ed è rilevabile d'ufficio nel procedimento dinanzi al giudice chiamato a decidere sull'impugnazione e, ove non dedotto o non rilevato di ufficio nel procedimento di riesame, può essere oggetto di cognizione nell'eventuale giudizio di cassazione, in cui la questione può essere sollevata dal ricorrente, indipendentemente da altri motivi attinenti alla legittimità originaria della misura, o rilevata d'ufficio anche oltre i limiti del devoluto: e ciò perché la perdita di efficacia del provvedimento impugnato incide sul "thema decidendum" devoluto alla Corte di cassazione con motivi di ricorso riferiti alla legittimità originaria della misura, essendo la permanenza cogente del titolo pregiudiziale dei fini della decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)