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Sez. L, Sentenza n. 9989 del 16/04/2008 (Rv. 602852 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Società di capitali - Notifica effettuata presso l'indirizzo già corrispondente alla sede legale della società, poi trasferita altrove - Conseguenze - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602852-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

La notifica del ricorso introduttivo del giudizio notificata all'indirizzo già corrispondente alla sede legale della società, poi trasferita altrove, è affetta da nullità e non da inesistenza in quanto effettuata in un luogo o a soggetti che, pur diversi da quelli stabiliti dalla legge, hanno un riferimento con il destinatario della notificazione; ne consegue che il giudice di appello non deve dichiarare la nullità del procedimento di primo grado ma deve limitarsi a rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ. (nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto nulla la notifica effettuata alla società - nella denominazione anteriore rispetto alle operazioni di fusione e mutamento del nome sociale - presso l'indirizzo della precedente sede legale, chiusa da circa tre anni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)