Sez. L, Sentenza n. 7219 del 17/05/2002 (Rv. 554509 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Rito degli irreperibili ex art. 140 cod. proc. civ. - Applicabilità nei confronti delle persone giuridiche - Condizioni - Notifica effettuata presso l'indirizzo già corrispondente alla sede legale della società, poi trasferita altrove - Conseguenze - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE
La notifica con il rito degli irreperibili di cui all'art. 140 cod. proc. civ. è consentita anche nei confronti delle persone giuridiche solo nel caso in cui la copia da notificare non possa essere consegnata presso la sede legale della società, esattamente individuata, per difficoltà di ordine materiale (momentanea assenza, incapacità o rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 cod. proc. civ.). Peraltro, la notifica irritualmente effettuata nelle forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ. all'indirizzo già corrispondente alla sede legale di una società, poi trasferita altrove, è affetta non già da inesistenza - non essendo del tutto mancata né essendosi tradotta in un atto totalmente difforme dal modello legale - ma da nullità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)