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Sez. L, Sentenza n. 2570 del 05/05/1979 (Rv. 398906 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - RIMBORSO ECCEDENZE - DIRITTO DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398906-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - RIMBORSO ECCEDENZE - DIRITTO DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Secondo il meccanismo regolato dagli artt 40, 42 e 43 del tu sugli assegni familiari approvato con DPR 30 maggio 1955 n 797, perche sorga il credito del datore di lavoro al rimborso delle somme versate a titolo di assegni familiari in eccedenza a quanto da lui dovuto per contributi occorre, in Sede di verifica, dimostrare, attraverso le annotazioni nel libro paga e matricola, le dichiarazioni dei lavoratori ed altri mezzi, che la corresponsione effettivamente vi sia stata. (Conf 2462/72, mass n 359929).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 40, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 42, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)