Sez. 2, Sentenza n. 2462 del 18/07/1972 (Rv. 359929 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - RIMBORSO ECCEDENZE - DIRITTO DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - RIMBORSO ECCEDENZE - DIRITTO DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Per far sorgere il credito del datore di lavoro al rimborso delle somme versate a titolo di assegni familiari in eccedenza a quanto da lui dovuto per contributi non basta l'inserzione nel modulo G S 2 dell'indicazione del preteso pagamento degli assegni, ma occorre, in Sede di verifica, dimostrare attraverso le annotazioni nel libro paga e matricola, le dichiarazioni dei lavoratori ed altri mezzi, che la corresponsione effettivamente vi sia stata.*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)