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Sez. 4, Sentenza n. 15347 del 03/10/1989 Ud. (dep. 09/11/1989) Rv. 182468 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO - DELEGATI - SUPREMAZIA E DIREZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182468-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO - DELEGATI - SUPREMAZIA E DIREZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - NECESSITÀ.*

In materia antinfortunistica devono ritenersi destinatari delle Disposizioni attinenti la predisposizione di sufficienti presidi di prevenzione delle malattie professionali, di sicurezza e di igiene del lavoro coloro che presiedono direttamente o per delega alla organizzazione aziendale. Pertanto non sono responsabili dell'incidente derivante dalla Mancanza o dalla insufficienza di cautele e mezzi antinfortunistici coloro ai quali non esplicando un potere di supremazia e di direzione nell'organizzazione del lavoro, spetta unicamente l'Onere di vigilare sulle osservanze dei precetti importi. (V mass n 180385; (V mass n 180866).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)