Sez. 4, Sentenza n. 4432 del 12/05/1988 Ud. (dep. 29/03/1989) Rv. 180866 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - IMPRENDITORE - DIRIGENTI - RESPONSABILITÀ IN MATERIA - CUMULO - ESONERO DELL'IMPRENDITORE - SPECIFICA DELEGA SOSTITUTIVA - NECESSITÀ - TERMINI E CONTENUTI CONDIZIONANTI - FATTISPECIE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - IMPRENDITORE - DIRIGENTI - RESPONSABILITÀ IN MATERIA - CUMULO - ESONERO DELL'IMPRENDITORE - SPECIFICA DELEGA SOSTITUTIVA - NECESSITÀ - TERMINI E CONTENUTI CONDIZIONANTI - FATTISPECIE.*
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, pur comprendendo l'art. 4 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 tra i destinatari delle norme, dettate in tale materia, anche i dirigenti, questi non si sostituiscono, di regola, alle mansioni dell'imprenditore, del quale condividono, secondo le loro reali incombenze, oneri e responsabilità in materia di sicurezza del lavoro; salvo che, da parte del titolare dell'impresa, sia avvenuta, non soltanto la nomina nel suddetto ruolo (di dirigente) di persona qualificata e capace, ma anche il trasferimento alla stessa di tutti i compiti di natura tecnica, con le più ampie facoltà di iniziativa e di organizzazione anche in materia di prevenzione degli infortuni, con il conseguente esonero, in caso di incidente, da responsabilità penale del datore di lavoro. (fattispecie di infortunio sul lavoro per il quale l'imprenditore fu chiamato a risponderne penalmente, non risultando provato in Atti la nomina di un dipendente, qualificato dirigente, né il trasferimento, in capo allo stesso, di poteri e facoltà organizzative, siccome in massima). (V mass n 178559; (V mass n 176410; (V mass n 176141; (Conf mass n 176928, sulla prima parte; (Conf mass n 150551, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)