diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 18294 del 23/12/2002 (Rv. 559397 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Analogia - Applicabilità - Esclusione - Interpretazione estensiva - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559397-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nell'interpretazione dei contratti collettivi di lavoro non può ricorrersi all'analogia, ma, in relazione al principio secondo cui, nell'interpretazione dei contratti, deve in primo luogo ricercarsi la volontà delle parti secondo i criteri fissati dagli art. 1362-1365 cod. civ. (e solo quando questa indagine non risulti appagante può ricorrersi ai criteri fissati dagli artt. 1367-1370), il giudice può, ai sensi dell'art. 1365, il procedere ad un'interpretazione estensiva della disposizione interpretata ad altri casi in essa non espressamente contemplati, ma ragionevolmente assimilabili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso, non solo il ricorso, all'analogia, ma anche la possibilità di interpretazione estensiva della clausola del contratto collettivo per i dipendenti dei pubblici esercizi, concernente la necessità di contestazione della recidiva per poter sanzionare con il licenziamento determinate condotte del lavoratore, escludendo che la necessità della contestazione della recidiva potesse estendersi a precedenti contestazioni disciplinari, non rilevanti in relazione ai fatti posti dal datore di lavoro a base dell'intimato licenziamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1365, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1368, Cod. Civ. art. 1369, Cod. Civ. art. 1370, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)