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Sez. L, Sentenza n. 8715 del 17/06/2002 (Rv. 555109 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Interpretazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa ad interpretazione estensiva di un accordo sindacale.
Stato
decisa il 2002-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555109-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune e degli accordi sindacali è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione; (Nella specie, la sentenza impugnata, con riferimento ad un accordo sindacale relativo alla scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, aveva ritenuto che il criterio di collocare in mobilità i lavoratori che potessero godere della mobilità lunga, ricomprendeva anche i lavoratori che già si trovassero nelle condizioni per godere della pensione di vecchiaia benché l'accordo si riferisse espressamente solo ai lavoratori più prossimi al pensionamento; la S.C. ha confermato tale sentenza, affermando che non è vietata al giudice di merito l'interpretazione estensiva di un accordo sindacale, ove detta interpretazione non confligga con i canoni di ragionevolezza e con il principio di non discriminazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)