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Sez. 5, Sentenza n. 6601 del 12/03/2008 (Rv. 602745 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE | Opere con tempo di esecuzione ultrannuale pattuite come oggetto unitario - Riscossione di acconti sul corrispettivo - Imputazione dei relativi costi al medesimo esercizio - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602745-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE

In tema di imposte sui redditi, l'art. 60 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 si limita a stabilire i criteri per la valutazione delle opere pattuite come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, senza derogare al criterio di competenza, relativamente all'imputazione dei costi ancora da sostenere per la realizzazione di tali opere, in vista della quale siano già stati incassati corrispettivi; pertanto, la riscossione di acconti sul corrispettivo delle predette opere non implica la contabilizzazione anticipata anche dei costi ad essi afferenti, i quali concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio di competenza, a meno che la loro esistenza non sia ancora certa e il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo, nel qual caso essi sono imputati al reddito del periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)