Sez. 5, Sentenza n. 4393 del 21/02/2008 (Rv. 602033 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE | Attività di ristrutturazione e vendita di appartamenti - Acconti per stati di avanzamento lavori - Ricavi - Configurabilità - Esclusione - Rimanenze finali ex art. 60 d.P.R. n. 917 del 1986 - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE
In tema di imposte sui redditi, gli acconti percepiti per stati di avanzamento dei lavori dal contribuente che abbia avviato la ristrutturazione di un immobile per poi trasferirne la proprietà ad altri costituiscono non già ricavi, giacché i proventi derivanti dalla cessione di immobili si intendono conseguiti alla data in cui l'alienante si spoglia della proprietà (ex art. 75, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ma rimanenze finali di opere ultrannuali con oggetto unitario, che concorrono a formare il reddito previa detrazione delle rimanenze iniziali, secondo il meccanismo previsto dall'art. 60, comma 1, del d.P.R. cit. (nel testo, applicabile "ratione temporis", corrispondente all'attuale art. 93).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 60, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)