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Sez. 2, Sentenza n. 1248 del 04/02/2000 (Rv. 533486 - 01)

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - IN GENERE | Spazi per parcheggi ex art. 18 della legge n. 765 del 1967 - Diritto reale di uso dell'area da parte dei proprietari acquirenti delle unità abitative - Integrazione del corrispettivo dovuto al costruttore per la cessione del diritto d'uso dell'area di parcheggio - Decorrenza del termine di prescrizione del relativo diritto - Dall'istanza della controparte di esecuzione della prestazione.
Stato
decisa il 2000-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533486-01

URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - IN GENERE

Con riguardo all'attuazione del vincolo di destinazione a parcheggio degli appositi spazi delle nuove costruzioni in favore dei proprietari delle unità abitative site nei fabbricati, operante in forza della legge n. 765 del 1967, il diritto del costruttore - venditore ad esigere il maggior compenso per il diritto di uso dell'area di parcheggio può essere esercitato solo in presenza della domanda dell'avente diritto alla esecuzione della prestazione di cui si tratta. Ne consegue che, sino al momento in cui non venga richiesta, ad opera dell'acquirente del singolo appartamento, l'attribuzione dell'uso dell'area di parcheggio, non decorre il termine di prescrizione relativo al predetto diritto del venditore.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)