Sez. 2, Sentenza n. 10199 del 28/04/2010 (Rv. 612628 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - IN GENERE | Vendita di aree condominiali destinate a parcheggio - Diritto del costruttore alla maggiorazione del prezzo - Esercizio - Possibilità - Domanda del condomino di attribuzione dell'area - Necessità - Prescrizione - Decorrenza - Dalla data della chiamata in causa anziché da quella del passaggio in giudicato - Criteri.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - IN GENERE
In tema di vendita di aree condominiali gravate da vincolo di destinazione ad autorimessa, fino al momento in cui non venga richiesta, da parte dell'acquirente del singolo appartamento, l'attribuzione dell'uso dell'area di parcheggio, il costruttore non può far valere il proprio diritto al maggiore compenso quale corrispettivo del diritto di uso; ne consegue che, non essendo il riconoscimento di tale diritto subordinato ad un'apposita istanza del costruttore, la relativa prescrizione decorre, per quest'ultimo, fin dal momento in cui egli sia chiamato in causa nel giudizio promosso dai condomini - eventualmente anche contro il terzo acquirente dell'area - per il riconoscimento del proprio diritto di uso, senza dover attendere il passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1482, Cod. Civ. art. 1489, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)