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Sez. 3, Sentenza n. 34489 del 02/10/2025 Cc. (dep. 22/10/2025) Rv. 288646-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Ordine di demolizione - Esecuzione in forma integrale - Dedotto pregiudizio alle porzioni di opere assentite o ai fabbricati limitrofi - Doveri del giudice dell'esecuzione - Indicazione.
Stato
decisa il 2025-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288646-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione, nel caso in cui l'istante deduca motivi tecnici ostativi alla demolizione dell'opera abusiva, allegando gli approfondimenti svolti e le risposte fornite dall'Amministrazione, è tenuto a provvedere alle verifiche richieste per accertare, anche attraverso perizia, se l'attuazione integrale dell'ordine demolitorio possa avere luogo senza arrecare pregiudizio alle porzioni immobiliari regolarmente assentite o alla stabilità dei fabbricati limitrofi, impartendo altresì le opportune indicazioni sulle modalità di abbattimento.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)