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Sez. 3, Sentenza n. 31031 del 20/05/2016 Cc. (dep. 20/07/2016) Rv. 267413 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Ordine di demolizione - Esecuzione - Istanza di sospensione o revoca - Onere probatorio a carico dell'interessato - Esclusione - Onere di allegazione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267413-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reati edilizi, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure l'impugnato provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione o revoca dell'ingiunzione a demolire, alla quale il ricorrente non aveva allegato la domanda di condono e neanche indicato gli estremi della sua presentazione o il suo contenuto, non consentendo così al Tribunale di dar corso ad una istruttoria diretta ad accertare i possibili esiti e i tempi di definizione del procedimento amministrativo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)