Sez. 1, Sentenza n. 4787 del 04/03/2005 (Rv. 580826 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Potere rappresentativo di carattere sostanziale - Associazione al potere di rappresentanza processuale - Necessità - Società di capitali - Rappresentanza legale statutariamente attribuita al presidente del consiglio di amministrazione - Nomina di un amministratore delegato - Conseguente eliminazione del potere rappresentativo sostanziale del presidente - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
Il potere di rappresentanza processuale, con la relativa facoltà di nomina dei difensori, può essere conferito soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. Nelle società di capitali (nella specie, cooperativa), peraltro, il presidente del consiglio di amministrazione designato dallo statuto quale legale rappresentante dell'ente, non perde il potere di rappresentanza sostanziale (e, conseguentemente, processuale) per effetto della nomina di un amministratore delegato, perchè oggetto di tale delega, da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., possono essere soltanto poteri gestori che spettano collegialmente a tale organo e non anche competenze o prerogative attribuite dalla legge o dallo statuto ad un organo diverso, come, appunto, il presidente del consiglio di amministrazione (la cui figura era specificamente prevista dal cod. civ., all'art. 2380, ult. comma, nel testo - nella fattispecie applicabile "ratione temporis" - anteriore alla riforma attuata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), e, del resto, la delega non ha effetti traslativi, in quanto il consiglio non si spoglia dei suoi poteri e conserva una competenza concorrente ad amministrare, che rimane integra ed anzi sovraordinata a quella degli organi delegati, ai quali può pertanto sostituirsi nel compimento di atti inerenti alle funzioni delegate (arg. ex art. 2392, ult. comma, cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Civ. art. 2380, Cod. Civ. art. 2381, Cod. Civ. art. 2392, Decreto Legge 17/01/2003 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)