Sez. 5 - , Sentenza n. 25085 del 07/12/2016 (Rv. 641741 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - IN GENERE | Società costituita anterirmente al 2004 - Consiglio di amministrazione - Delega generale ai singoli consiglieri dei poteri gestionali - Violazione del principio di collegialità - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - IN GENERE
In tema di società a responsabilità limitata costituita in data anteriore all'1 gennaio 2004, la previsione statutaria che consenta al consiglio di amministrazione, senza escluderne la concorrente legittimazione, la delega delle proprie attribuzioni ai singoli consiglieri, con esercizio disgiunto dei poteri, non contrasta con l'art. 2475, comma 3, c.c., che non impone - ad eccezione dell'ultimo comma - il principio di collegialità, considerato il carattere suppletivo delle disposizioni in questione rispetto all'atto costitutivo, sicché risulta legittima la delega generale ad un singolo consigliere dell'esercizio dei poteri gestionali, con conseguente attribuzione al medesimo del potere di rappresentanza negoziale e processuale della società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2475, Cod. Civ. art. 2381, Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2258
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)