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Sez. 1, Sentenza n. 4972 del 28/05/1990 (Rv. 467424 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - SICILIA - CONSIGLIERE COMUNALE - INCOMPATIBILITÀ - LITE PENDENTE CON IL COMUNE - CONFLITTO SOSTANZIALE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467424-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - SICILIA - CONSIGLIERE COMUNALE - INCOMPATIBILITÀ - LITE PENDENTE CON IL COMUNE - CONFLITTO SOSTANZIALE - NECESSITÀ.*

L'incompatibilità con la carica di consigliere comunale derivante dall'essere parte in un procedimento pendente (civile o amministrativo) contro il comune, prevista dall'art. 10 n. 4 della legge regionale siciliana 24 giugno 1986 n. 31, richiede che la lite pendente rispecchi una posizione di conflitto sostanziale ed effettivo tra le parti. (nella specie è stata esclusa l'incompatibilità, in quanto il cittadino eletto al consiglio comunale, parte in causa in una lite che il comune aveva promosso (anche) nei suoi confronti, quale erede di un proprio debitore, era rimasto contumace in detto giudizio e dopo l'elezione aveva provveduto a rinunciare all'eredità).*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 24/06/1986 num. 31 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)