Sez. L, Sentenza n. 16245 del 29/10/2003 (Rv. 567782 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Testo unico degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000, e succ. modif.) - Incompatibilità per lite pendente - Esclusione di tale incompatibilità in caso di lite promossa a seguito di azione popolare - Interpretazione restrittiva della prevista eccezione alla regola dell'incompatibilità - Necessità per ragioni di conformità a Costituzione - Portata.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
In tema di elezioni, l'interpretazione orientata, costituzionalmente adeguata, dell'art. 63, comma primo, numero 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato ad opera dell'art. 3 - ter del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2002, n. 75), esige di distinguere nell'ambito di tale disposizione (la quale prevede che la pendenza di una lite promossa nell'esercizio dell'azione popolare di cui all'art. 9 dello stesso Testo unico non determina incompatibilità, come eccezione alla regola generale dell'incompatibilità quale conseguenza della lite pendente tra ente locale ed amministratore locale, posta dallo stesso comma primo, numero 4, dell'art. 63), nel senso che la prevista esclusione dell'incompatibilità riguarda il caso in cui l'ente non aderisca all'iniziativa dell'elettore, mentre si riespande la regola generale dell'incompatibilità allorché l'ente locale aderisca a tale iniziativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 9, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 CORTE COST., Decreto Legge 22/02/2002 num. 13 art. 3 ter CORTE COST., Legge 24/04/2002 num. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)