Sez. 1, Sentenza n. 10755 del 14/10/1995 (Rv. 494239 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Atto di riassunzione del giudizio di rinvio - Nullità per insufficienza del termine per comparire assegnato ad una delle parti - Art. 331 cod. proc. civ. - Applicabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
La norma dell'art. 331 cod. proc. civ., concernente l'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili o fra loro dipendenti è ispirata all'esigenza che il giudizio d'impugnazione si svolga e sia utilmente definito nei confronti di tutte le parti di siffatte cause. Essa, pertanto, è applicabile non soltanto nelle ipotesi in cui l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di qualcuna delle parti, ma anche nel caso di invalida proposizione della stessa, quale quello di nullità dell'atto di riassunzione del giudizio di rinvio, dovuta ad insufficienza del termine per comparire assegnato ad una delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)