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Sez. 2, Sentenza n. 1487 del 11/02/1987 (Rv. 450923 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - INVALIDA PROPOSIZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - EQUIPARAZIONE ALLA MANCATA NOTIFICA.*
Stato
decisa il 1987-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450923-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - INVALIDA PROPOSIZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - EQUIPARAZIONE ALLA MANCATA NOTIFICA.*

La norma dell'art. 331 cod. proc. civ., riguardante l'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili o tra loro dipendenti, è ispirata all'esigenza che il giudizio d'impugnazione avverso la sentenza resa tra più parti in cause siffatte si svolga e venga definito utilmente nei confronti di tutte le parti. Essa, pertanto, è applicabile, non soltanto nell'ipotesi in cui l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di qualcuna delle parti, ma anche nel caso di invalida proposizione della stessa, come quello di nullità della citazione in appello dovuta ad insufficienza del termine per comparire, assegnato ad una delle parti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)