diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 795 del 05/10/1989 Ud. (dep. 23/01/1990) Rv. 183119 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - EFFICACIA PROBANTE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183119-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - EFFICACIA PROBANTE - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Affinché la chiamata in correità, ancorché intrinsecamente attendibile, assuma forza e consistenza determinante sul piano probatorio, è necessaria la sussistenza di effettivi riscontri obiettivi esterni, non potendosi ritenere sufficiente la sola reale corrispondenza delle circostanze e modalità dei fatti, aliunde accertata, con la dichiarazione resa dal chiamante in correità. (Conf mass n 179949, ed ivi citate; (contra mass n 180270, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)