Sez. 1, Sentenza n. 2227 del 17/10/1988 Cc. (dep. 15/12/1988) Rv. 179949 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - IMPUTATO - DICHIARAZIONE DI COIMPUTATI - "PENTITI" - ACCERTAMENTO DI ATTENDIBILITÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA - OBBLIGATORIETÀ.*
PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - IMPUTATO - DICHIARAZIONE DI COIMPUTATI - "PENTITI" - ACCERTAMENTO DI ATTENDIBILITÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA - OBBLIGATORIETÀ.*
Nell'ipotesi di chiamata di correità o di dichiarazioni accusatorie dei cosiddetti "pentiti", il giudice ha l'Obbligo di accertarne solo l'attendibilità intrinseca - attinente alla personalità del dichiarante, alle ragioni che lo hanno spinto a deporre, alle modalità di apprendimento delle notizie alla loro concretezza e precisione - ma anche quella estrinseca, desumendola da elementi oggettivi di riscontri che diano appoggio alle sue accuse. (V mass n 177920; (V mass n 177299; (V mass n 176949; (Conf mass n 178997; (Conf mass n 178893; (Conf mass n 177498; (Conf mass n 176506; (contra mass n 176655).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 574
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)