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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25653 del 13/11/2020 (Rv. 659595 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Ammissione di entrambe le parti costituite - Soccombenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659595-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa, sicché ove anche quest'ultima sia stata ammessa al patrocinio, il soccombente dovrà effettuare il versamento in favore dell'Erario.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)