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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15817 del 12/06/2019 (Rv. 654311 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Parte soccombente non ammessa al gratuito patrocinio - Pagamento delle spese processuali da eseguirsi in favore dello Stato - Necessità – Pagamento disposto in favore della parte ammessa a beneficio del gratuito patrocinio - Possibilità di correzione del dispositivo della sentenza - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654311-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

La parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello stato, se condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicchè, ove esso venga disposto, erroneamente, in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, il dispositivo della sentenza può essere corretto mediante il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 43, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)