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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24839 del 07/12/2010 (Rv. 615022 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Procedimento ai sensi della legge n. 117 del 1988 - Domanda contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ordinanza che dispone la separazione da altre domande - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615022-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il regolamento di competenza non è ammissibile avverso l'ordinanza con cui il tribunale disponga la separazione dalla domanda promossa contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in rappresentanza dello Stato, ai fini del giudizio di ammissibilità di cui alla legge n. 117 del 1988, da quella proposta contro altri convenuti tra cui i Conservatori dei registri immobiliari nel territorio altoatesino (che, secondo l'assunto attoreo, svolgono funzioni giurisdizionali), trattandosi di pronuncia a carattere meramente ordinatorio e priva di natura decisoria sulla competenza

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)