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Sez. 3, Sentenza n. 6551 del 29/03/2005 (Rv. 581264 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Responsabilità civile del magistrato - Azione risarcitoria contro lo Stato - Declaratoria di incompetenza territoriale - Impugnazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità - Con il regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581264-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

Il provvedimento con il quale si accerti l'incompetenza territoriale del giudice adito in un'azione di responsabilità civile derivante dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali proposta contro lo Stato, per violazione dei criteri di competenza territoriale inderogabile fissati dall'art. 4 della legge n. 117 del 1998, è impugnabile con ricorso per cassazione, e non con il regolamento di competenza, in quanto esso contiene una pronuncia d'inammissibilità che impedisce la "translatio iudicii" regolata dall'art. 44 cod. proc. civ., e non può farsi rientrare quindi tra le sentenze che pronunciano solo sulla competenza non decidendo il merito della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)