diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7777 del 12/07/1991 (Rv. 473107 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto | Controversia sul diritto di riscatto - Rimborso del prezzo all' acquirente - Termine - Decorrenza - Interessi compensativi e rivalutazione monetaria sul prezzo - Periodo antecedente al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa del diritto di riscatto - Spettanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473107-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto

Poiché l'articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2 (che contiene l'interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e che, avendo effetto retroattivo, trova applicazione anche nei giudizi in corso) stabilisce che in caso di controversia il termine di tre mesi per il rimborso del prezzo all'acquirente decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto di riscatto e non dalla manifestazione di volontà di esercitare tale diritto, al terzo retrattato non spettano gli interessi compensativi né la rivalutazione monetaria sul prezzo, con riguardo al periodo compreso tra la stipulazione della compravendita e il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa del diritto di riscatto.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)