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Sez. 3, Sentenza n. 1016 del 17/01/2013 (Rv. 624913 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Rimborso del prezzo all'acquirente - Obbligo di corresponsione degli interessi - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624913-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

Nel caso di retratto agrario, il retraente è tenuto a versare esattamente il medesimo prezzo indicato nel contratto di vendita stipulato in violazione del diritto di prelazione, senza interessi e senza rivalutazione monetaria, a nulla rilevando né che la sentenza di accoglimento della domanda di riscatto sia intervenuta a distanza di tempo dalla vendita, né che il retraente sia rimasto nella detenzione del fondo senza pagare alcun corrispettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)