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Sez. 1, Sentenza n. 8532 del 03/04/2008 (Rv. 602467 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA | Aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva - Dichiarazione supplementare annuale da presentare successivamente alla prima dichiarazione di coltura - Necessità - Surrogabilità con la domanda di aiuto - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602467-01

COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - AGRICOLTURA

A carico dell'olivicoltore che voglia usufruire del contributo comunitario alla produzione dell'olio di oliva l'art. 3 del Regolamento CEE n. 2261 del 1984 fa obbligo di presentare in ogni caso, a pena di perdita del diritto all'aiuto, una dichiarazione supplementare per ogni anno successivo alla prima dichiarazione di coltura, indicante le modifiche eventualmente intervenute o attestante che non vi sono state modifiche rispetto alla precedente dichiarazione; tale dichiarazione supplementare è atto autonomo rispetto alla presentazione della domanda di aiuto e non può essere surrogata da quest'ultima, la quale deve recare esclusivamente la prova dell'avvenuta triturazione o della vendita delle olive, ovvero entrambi questi elementi, senza contenere alcuna informazione relativa agli olivi coltivati ed alla loro localizzazione.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 17/07/1984 num. 2261 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 29/04/2004 num. 865 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)