Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25420 del 17/12/2015 (Rv. 638174 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE | Assegno di mantenimento per il figlio minore - Controversia relativa - Richiesta di adeguamento del relativo ammontare per svalutazione o circostanze sopravvenute - Ammissibilità - Fondamento - Divieto di "ius novorum" - Configurabilità - Esclusione.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE
In materia di assegno di mantenimento per il figlio, il giudizio riguarda la conservazione del contenuto reale del credito fatto valere con la domanda originaria, sicché il genitore istante può chiedere un adeguamento del relativo ammontare alla stregua della svalutazione monetaria o del sopravvento di altre circostanze, verificatesi nelle more del giudizio, in particolare relative alle mutate condizioni economiche dell'obbligato ovvero alle accresciute esigenze del figlio. Ne deriva che la proposizione, in primo grado o in appello, di simili istanze o eccezioni non ricade sotto il divieto di "ius novorum", né con riguardo al giudizio di primo grado (art. 183, comma 4, c.p.c.), né con riguardo al giudizio di appello (art. 345, comma 1, c.p.c.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)