diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10119 del 02/05/2006 (Rv. 591137 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE | Assegno di mantenimento per il figlio minore - Controversia relativa - Richiesta di adeguamento del relativo ammontare rispetto alla originaria domanda per effetto di svalutazione o di circostanze sopravvenute nelle more del giudizio di primo grado o dopo la conclusione dello stesso - Ammissibilità - Fondamento - Divieto di "ius novorum" - Configurabilità nel giudizio di primo grado o di appello - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591137-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE

In materia di assegno di mantenimento per il figlio, poichè si verte in tema di conservazione del contenuto reale del credito fatto valere con la domanda originaria, deve ammettersi la possibilità, per il genitore istante, di chiedere un adeguamento del relativo ammontare, alla stregua della svalutazione monetaria o del sopravvento di altre circostanze, verificatesi nelle more del giudizio, in particolare relative alle mutate condizioni economiche dell'obbligato ovvero alle accresciute esigenze del figlio. Ne deriva che la proposizione, in primo grado o in appello, di simili istanze o eccezioni non ricade sotto il divieto di "ius novorum", né con riguardo al giudizio di primo grado (art. 183, quarto comma, cod. proc. civ.), né con riguardo al giudizio di appello (art. 345, primo comma, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)