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Sez. 2, Sentenza n. 5594 del 28/10/1977 Ud. (dep. 13/05/1978) Rv. 138941 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - OBBLIGATORIETA DEL GIUDIZIO COMPARATIVO - FINALITA.*
Stato
decisa il 1977-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138941-01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - OBBLIGATORIETA DEL GIUDIZIO COMPARATIVO - FINALITA.*

Il giudizio di comparazione tra circostanze concorrenti, a seguito della modificazione dell'art 69 cod pen, disposta con DL 11 aprile 1974, n 99, e obbligatorio per i giudici di merito, in quanto il giudizio comparativo deve essere sempre il risultato della concreta valutazione delle circostanze, al fine di trarne una valutazione integrale del fatto e della personalita del colpevole.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)