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Sez. 5, Sentenza n. 2579 del 26/09/1983 Cc. (dep. 17/10/1983) Rv. 160735 - 01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL P.M. - NULLITÀ RELATIVE - RICHIESTA DEL P.M. DI INTERVENIRE IN SINGOLI ATTI DI ISTRUZIONE - OMESSO AVVISO AL P.M. - NULLITÀ RELATIVA - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1983-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160735-01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL P.M. - NULLITÀ RELATIVE - RICHIESTA DEL P.M. DI INTERVENIRE IN SINGOLI ATTI DI ISTRUZIONE - OMESSO AVVISO AL P.M. - NULLITÀ RELATIVA - SANATORIA.*

La nullità prevista dall'art. 185 n. 2 cod. proc. pen. per la violazione di norma concernente la partecipazione del pubblico ministero al procedimento ha natura assoluta solo quando detta violazione incida in modo essenziale sulla partecipazione medesima. L'assistenza del pubblico ministero a singoli Atti di istruzione è meramente facoltativa, anche quando quest'ultimo abbia avanzato richiesta formale. In tale ultima ipotesi il giudice istruttore ha l'Obbligo di avvertire il pubblico ministero prima dell'espletamento del singolo atto istruttorio. Ne deriva che, ove tale avviso venga omesso, si verifica una nullità relativa da dedurre nei modi e termini regolati dall'art. 377 cod. proc. pen. (V mass n 138941; (Conf mass n 139925; (Conf mass n 102537 sulla prima parte; (contra mass n 128334 nel senso che trattasi di nullità assoluta).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 377

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)