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Sez. 1, Sentenza n. 2173 del 27/06/1968 (Rv. 334357 - 01)

ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - AMMINISTRATORI DELL'ECA - INELEGGIBILITA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - DIMISSIONI NON ACCETTATE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334357-01

ELEZIONI - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - AMMINISTRATORI DELL'ECA - INELEGGIBILITA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE - DIMISSIONI NON ACCETTATE - IRRILEVANZA.*

Gli amministratori dell'ECA sono ineleggibili alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'art 15 n 3 del tu 16 maggio 1960, n 570, per essere il predetto ente sottoposto alla vigilanza del comune. Non valgono a far cessare la causa di ineleggibilita le dimissioni non accettate, stante il divieto testuale dell'art 14 tu legge comunale e provinciale ispirato alla finalita che l'ente non si trovi nelle condizioni di non potere funzionare.*

Riferimenti normativi: Legge 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)