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Sez. 1, Sentenza n. 2679 del 11/08/1972 (Rv. 360279 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE REGIONE SICILIANA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 1970 - SORVEGLIANZA DEI COMUNI SULL'ECA - SUSSISTENZA - AMMINISTRATORI DELLA ECA - INELEGGIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360279-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITA A CONSIGLIERE COMUNALE REGIONE SICILIANA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 1970 - SORVEGLIANZA DEI COMUNI SULL'ECA - SUSSISTENZA - AMMINISTRATORI DELLA ECA - INELEGGIBILITA.*

La regione siciliana potrebbe, nell'Esercizio della potesta legislativa esclusiva (e senza che vengano in rilievo i limiti d'ordine costituzionale frapposti a tale Esercizio) sopprimere la sorveglianza dei consigli comunali siciliani sui locali ECA. Peraltro, al momento delle elezioni amministrative del 1970 in Sicilia tale soppressione non si era affatto verificata ed ai comuni continuavano ad essere attribuiti poteri di sorveglianza sulle locali istituzioni di assistenza e beneficienza e, quindi, anche sugli ECA per i cui amministratori restava, pertanto, operante la situazione di incompatibilita sfociante nella previsione di ineleggibilita ai sensi dell'art 5 n 3 del dp Reg sic 20 agosto 1960, n 3 alla carica di consigliere comunale. (V 2173'68, mass n 334357).*

Riferimenti normativi: Legge 20/08/1960 num. 3 art. 5, Legge Reg. Sicilia 20/08/1960 num. 3 art. 5 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)