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Sez. 5, Sentenza n. 4317 del 25/03/2003 (Rv. 561355 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE | Fusione per incorporazione - Disavanzo da annullamento - Valutazione delle rimanenze finali della società incorporata - Iscrizione, non tassabile, nel bilancio di una corrispondente posta di rivalutazione delle rimanenze iniziali - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-03-25
Alla data
2026-11-07
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561355-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla incorporazione di una società di capitali, le cui azioni o quote siano possedute dalla società incorporante, quest'ultima, annullando le azioni o quote medesime, ha facoltà di recuperare contabilmente il maggior costo di esse rispetto al minor valore "di libro" del patrimonio netto dell'incorporata, ove la relativa divergenza dipenda dalla valutazione delle rimanenze finali dell'incorporata stessa, iscrivendo nel passivo del bilancio (o del conto economico) una corrispondente posta di rivalutazione delle rimanenze iniziali, senza con ciò incorrere in un incremento del reddito imponibile, ai sensi e nel vigore dell'art. 123 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo (applicabile "ratione temporis") risultante dalla modifica apportata dall'art. 7, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 123, Legge 11/03/1988 num. 67 art. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)