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Sez. 2, Sentenza n. 847 del 31/03/1966 (Rv. 321693 - 01)

PROFESSIONI - INGEGNERI E ARCHITETTI - GEOMETRI - DIFFERENZA TRA PROGETTO DI MASSIMA O SOMMARIO - PROGETTO ESECUTIVO - CONSEGUENZE AGLI EFFETTI DEGLI ONORARI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321693-01

PROFESSIONI - INGEGNERI E ARCHITETTI - GEOMETRI - DIFFERENZA TRA PROGETTO DI MASSIMA O SOMMARIO - PROGETTO ESECUTIVO - CONSEGUENZE AGLI EFFETTI DEGLI ONORARI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Ai fini della legge 2 marzo 1949, n.143, relativa alla tariffa professionale degli ingegneri e architetti, e dalla legge 2 marzo 1949, n. 144, riflettente i Geometri, per progetto di massima o sommario si intende quello che contiene solo le indicazioni indispensabili ad esprimere nelle sue linee essenziali, le idee dell'autore in guisa da consentire una valutazione orientativa dell'opera, senza scendere al dettaglio delle singole parti.Per progetto esecutivo, invece, deve intendersi quello che offre lo sviluppo particolareggiato dell'opera ideata l'elencazione dei singoli lavori, i dati e i calcoli necessari alla sua attuazione. Pertanto, nella ipotesi di progettazione di una opera edilizia, il progetto esecutivo deve comprendere il piano, redatto e compilato a regola d'arte, dei lavori relativi alla parte muraria, come ad ogni altra parte dell'edificio, scale, impianti elettrici e di riscaldamento, ascensore ecc. L'accertamento della natura esecutiva o meno del progetto elaborato dal professionista, ai fini della liquidazione dell'onorario stabilito dalla corrispondente tariffa, rientra nel potere discrezionale dei giudici di merito, come tale insindacabile in Cassazione, ove sia esercitato senza errori logico-giuridici. L'approvazione dei competenti organi comunali importa la verifica del tipo e delle caratteristiche tecniche della costruzione allo scopo di stabilire l'osservanza, o meno, delle norme di edilizia e di ornato pubblico, previste dalle leggi speciali o dai regolamenti edilizi comunali e non incide sulla distinzione tra progetto di massima e progetto esecutivo al fine della Determinazione degli onorari professionali. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 144 art. 1, Legge 02/03/1949 num. 143 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)